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Prove di laboratorio su Terre e Rocce di scavo |
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Quando si affrontano operazioni di scavo o movimento terra, diventa imperativo condurre una analisi accurata del terreno e delle rocce estratte. Il tipo di indagine da approntare può essere di due tipi, a seconda della modalità con cui si vuole trattare il materiale: smaltimento o riutilizzo.
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Smaltimento presso impianto di recupero o discarica
Nel caso in cui il materiale di scavo sia destinato a impianto di recupero o a discarica, il terreno viene trattato come rifiuto e viene attribuito un codice CER EER 170504. In questo caso, le analisi devono verificare che il terreno non sia contaminato da sostanze pericolose per l'ambiente e la salute pubblica. In caso in cui il livello di contaminazione sia tale da rendere il rifiuto pericoloso verrà attribuito il codice EER 170503* ed il materiale andrà quindi conferito a discarica per rifiuti pericolosi.
Talvolta è inoltre richiesta una ulteriore analisi detta Test di Cessione, per valutare se il terreno rilasci sostanze inquinanti a contatto con l'acqua: se i risultati del test indicano che il terreno rilascia contaminanti in quantità superiori ai limiti di legge, questo non può essere smaltito in sicurezza.
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Riutilizzo
La valutazione della conformità alla normativa ambientale e della non contaminazione delle terre e rocce da scavo deve essere effettuata da un laboratorio. L'analisi per il riutilizzo è detta comunemente analisi di verifica colonna A/B. Infatti gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'analisi è volta a classificare il terreno in:colonna A assegnata ai terreni che presentano concentrazioni di sostanze inquinanti basse: questi terreni possono essere utilizzati per qualsiasi destinazione, anche per l'edilizia residenziale.colonna B assegnata ai terreni con concentrazioni di sostanze inquinanti superiori: questi terreni possono essere utilizzati solo per destinazioni non residenziali.
Il decreto ha inoltre previsto che le terre e rocce da scavo che non soddisfino neppure i requisiti per la colonna B debbano essere smaltite come rifiuti. Sarà pertanto necessario procedere ad una nuova analisi come rifiuto, al fine di valutare se il livello di contaminazione renda il rifiuto pericoloso (EER 170503*) oppure sia sufficientemente basso per essere considerato speciale (EER 170504).
Il Decreto Legislativo 13 giugno 2017, n. 120, recante Regolamento recante la disciplina semplificata del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ha introdotto una serie di novità per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. In particolare, il decreto ha previsto che le terre e rocce da scavo possano essere considerate sottoprodotti, e quindi possano essere riutilizzate in loco o trasportate direttamente ad un altro cantiere. Il D.P.R. 13/06/2017, n. 120 stabilisce questo set analitico minimale:- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX(*)
- IPA(*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.
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Analisi su terre e rocce di scavo
Il laboratorio C.B.A. Chimica Biologia Ambiente effettua tutte le analisi su rocce e terre di scavo necessarie ai fini dello smaltimento o del riutilizzo.
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